La conversione in legge del decreto Bollette riguardante la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti potrebbe introdurre un’ulteriore novità, ossia la possibilità di rateazione mensile anziché trimestrale dei pagamenti. Attualmente, se l’importo dovuto supera i mille euro, è previsto il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con le prime tre rate da versare entro determinate scadenze e le successive 17 rate entro determinate scadenze annuali.
Nella fase di conversione del decreto, è stata apportata una modifica al piano di rateazione esistente, consentendo al contribuente, dopo i primi tre versamenti, di dilazionare il pagamento in 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ogni mese a partire da gennaio 2024 (con l’eccezione di dicembre, che avrà scadenza il 20).
Questa modifica non comporterà un prolungamento del periodo di pagamento per il contribuente, ma offrirà la possibilità di versare rate di importo inferiore, poiché saranno mensili anziché trimestrali. Di conseguenza, ci saranno anche minori interessi di dilazione.
Tuttavia, alcune criticità riscontrate nella fase di prima applicazione sembrano ancora non essere risolte. Ad esempio, la norma prevede che, per i processi pendenti in attesa di giudizio, sia necessario depositare la domanda di definizione e il versamento della prima rata nel fascicolo. Il giudice, dopo aver verificato il deposito di tali documenti, dichiara estinto il processo. Tuttavia, alcuni uffici in udienza si oppongono alla richiesta di estinzione, affermando di non aver verificato la correttezza della definizione presentata. Questa posizione è contraria alla norma e il legislatore ha già disciplinato la revoca della pronuncia di estinzione nel caso in cui successivamente venga emesso un diniego alla definizione. Inoltre, questa prassi degli uffici sembra contrastare con l’intenzione del legislatore di ridurre rapidamente le controversie (secondo l’Agenzia, ci sarebbero solo continui rinvii).
Un’altra questione riguarda la mancanza di coordinamento tra gli uffici legali dell’Agenzia delle Entrate, responsabili del contenzioso e della verifica della presentazione della definizione agevolata, e l’Agente della riscossione (Ader). Attualmente, la norma non disciplina forme di comunicazione tra i due enti, il che significa che se le somme oggetto di contenzioso sono già state affidate ad Ader, in caso di definizione agevolata non è prevista automaticamente la sospensione degli obblighi di pagamento né delle procedure cautelari ed esecutive che potrebbero essere intraprese. Prudenzialmente, il contribuente potrebbe informare Ader della definizione, ma finora sembra che Ader replichi di non avere competenza in merito e di indirizzare il contribuente all’ente impositore (Agenzia delle Entrate/Dogane).