L’agenzia delle Entrate in una recentissima nota risponde e chiarisce che per la procedura di liquidazione del patrimonio (prevista dalla Legge 3/2012 per i soggetti non fallibili – ora confluita nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza ex Dlgs. 14/2019) è esclusa la possibilità di recuperare l’Iva sui crediti non riscossi all’apertura di essa.
L’Ente ritiene, quindi, impraticabile l’applicazione in via interpretativa dell’articolo 26, commi 3-bis e 10-bis del decreto Iva (Dpr 633/1972) agli istituti disciplinati dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (Dlgs 14/2019) e non è possibile pertanto procedere con l’emissione di una nota di variazione.
Quale richiamo si ricorda che l’art. 26, DPR. n. 633/72 succitato disciplina l’emissione di note di variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta (c.d. “note di credito”).
Le note di credito sono uno strumento di rettifica di ricavi a disposizione del soggetto prestatore, utilizzabili nei casi in cui un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, venga meno in tutto o in parte, o si riduca l’ammontare imponibile.
La legge 3/2012 (e, oggi, il Codice della Crisi di Impresa) definisce, infatti, come «procedure concorsuali» anche l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, costituente una specie di fallimento “in proprio”. Con la conseguenza che, vi fosse stata un’interpretazione non così restrittiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, avrebbero potuto essere compresi nel campo di applicazione di questa norma anche i procedimenti ricompresi nel riformato Codice.