In data 13 giugno 2023, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, è stato pubblicato un articolo riguardante l’introduzione di una norma che consente il recupero dei contributi INPS cancellati automaticamente.
Attraverso un emendamento proposto per il decreto lavoro (Dl 48/2023), sarà possibile “ripescare” i contributi pensionistici annullati, permettendo la ricostruzione delle posizioni contributive cancellate di commercianti, artigiani, lavoratori autonomi agricoli e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS.
Per usufruire di questa opportunità, i contribuenti interessati dovranno presentare una specifica domanda all’ente di previdenza e versare le somme dovute in un’unica soluzione o in rate mensili entro il 31 dicembre 2023. Tale provvedimento consente di recuperare le posizioni contributive stralciate a seguito della cancellazione d’ufficio dei carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 2015, per importi fino a mille euro.
Questa possibilità di “ripescaggio” dei contributi cancellati si applica sia ai debiti annullati in base all’articolo 4 del Dl 119/2018, sia ai contributi cancellati in conformità all’articolo 1, comma 222, della legge 197/2022 (Bilancio 2023).
Le norme citate stabiliscono che:
1. I debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati, anche se riferiti alle cartelle per le quali è stata già effettuata la richiesta di rottamazione ter. Tale annullamento è retroattivo al 31 dicembre 2018 (articolo 4, Dl 119/2018).
2. I debiti di importo residuo al primo gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da parte delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali, sono automaticamente annullati alla data del 30 aprile 2023. Questa disposizione si applica anche ai debiti inclusi in definizioni agevolate precedenti, come la rottamazione ter o la definizione speciale a saldo e stralcio (articolo 1, comma 222, della legge 197/2022).
L’emendamento al decreto lavoro prevede l’inserimento di un nuovo articolo, l’articolo 23-bis, dopo l’articolo 23 del Dl 48/2023, che disciplina le
disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi. Il comma 1 di tale articolo stabilisce che i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi in conformità all’articolo 1, comma 222, della legge 197/2022, possono richiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati. L’INPS fornirà le istruzioni operative riguardo alle modalità e ai tempi di presentazione della domanda.
In conclusione, i contribuenti interessati alla ricostruzione delle posizioni contributive stralciate a causa della cancellazione d’ufficio dei carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 2015, per importi fino a mille euro, avranno la possibilità di presentare una specifica domanda all’INPS e versare le somme dovute entro il 31 dicembre 2023. L’INPS fornirà ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e sulla procedura da seguire.