La fase finale della rottamazione quater è alle porte. Entro la fine di questo mese, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invierà via posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni contenenti la liquidazione delle somme dovute, molte delle quali sono già state ricevute dai contribuenti. È importante notare che se si è scelto di presentare domande separate per carichi a ruolo diversi, verranno inviate comunicazioni di liquidazione separate da parte dell’Agenzia.
In caso di domande separate, la decadenza di uno dei piani di pagamento non influisce sulla validità degli altri. Gli importi dovuti includono solo il capitale dovuto, insieme a spese di notifica della cartella e spese relative a eventuali procedure di esecuzione.
Se l’importo a ruolo consiste solo in sanzioni tributarie o contributive, l’agevolazione è massima, con una sostanziale cancellazione dell’importo da pagare. Nel caso di sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e contributive, si annullano le maggiorazioni rispetto alla sanzione edittale. Questa regola si applica, ad esempio, alle sanzioni per violazioni al codice della strada. Tuttavia, l’annullamento è subordinato al buon esito della procedura di definizione agevolata. In termini temporali, l’agevolazione comprende gli affidamenti eseguiti fino al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di notifica della cartella o dalla data di esecutività del ruolo.
Ora inizia la fase dei pagamenti, con particolare attenzione alle prime due rate, scadute il 31 ottobre e il 30 novembre, ciascuna pari al 10% del totale. Queste rate ravvicinate e di importo significativo sono cruciali, e il mancato pagamento di una qualsiasi delle rate, anche con un ritardo di cinque giorni, comporta la perdita dell’intera agevolazione.
Le altre scadenze cadono nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. In caso di decadenza, l’intero debito originale, comprensivo di sanzioni, interessi e aggio di riscossione, viene ripristinato integralmente. Tuttavia, il debitore mantiene il diritto di richiedere una dilazione secondo le norme ordinarie previste dall’articolo 19 del Dpr 602/1973. È importante notare che il fatto di avere già una rateazione in corso al momento della presentazione della richiesta di definizione agevolata non costituisce un ostacolo, poiché tale rateazione sarà revocata ope legis alla scadenza della prima rata il 31 ottobre. Se, invece, la rateazione precedente era già scaduta prima della presentazione della richiesta di sanatoria, potrebbe esserci un ostacolo a richiedere una nuova rateazione, poiché la normativa stabilisce il divieto di richiedere nuove rateazioni per debiti non onorati in piani di rientro pregressi.
Infine, va ricordato che in caso di decadenza, il debitore tornerà a essere considerato moroso, con le conseguenze di legge, tra cui la segnalazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione da parte di enti pubblici in caso di pagamento di crediti superiori a 5.000 euro, come previsto dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973.