Sebbene in materia civilistica non esista una vera e propria definizione di coobbligato finanziamento (la natura di questa figura è invece ricercabile in modo ben più ampio in quella tributaria), alcune pronunce giurisprudenziali hanno di fatti aperto alla possibilità di prevedere il coobbligato nei contratti di credito al consumo, oltre a quella – più nota e usata – del fideiussore.
Il riferimento è principalmente ad una recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che ha riconosciuto l’esistenza nel nostro ordinamento della figura del coobbligato anche nei contratti di finanziamento, la cui disciplina è rinvenibile nell’art. 1292 c.c., per il quale:
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Con l’occasione, il giudice ha anche sottolineato l’importanza di valorizzare la manifestazione della volontà del contraente che ha sottoscritto il contratto qualificandosi come coobbligato.
Ma che chi è esattamente il coobbligato in solido di un finanziamento? Come risponde dei debiti? Ci sono differenze tra coobbligato e fideiussore?
Chi è il coobbligato di un finanziamento
Al fine di fare chiarezza su un tema che non raramente desta perplessità, definiamo il coobbligato di un finanziamento come quel soggetto che è – appunto – obbligato in pari grado ad altro o ad altri soggetti. Ne deriva che ciascuno dei coobbligati può essere chiamato ad adempiere all’obbligazione per la sua totalità.
La qualifica di questo soggetto è in realtà più complicata di quanto sembri, considerato che nel nostro ordinamento, in relazione a un credito al consumo, non esiste una qualità di vero e proprio coobbligato, per lo meno nel senso di colui che – non essendo parte contraente e pertanto non essendo titolare degli effetti del negozio – assumerebbe comunque l’obbligo di garantire l’adempimento altrui senza però esserne fideiussore.
Al netto delle riflessioni di cui sopra, il soggetto che viene qualificato come coobbligato di un finanziamento rischia pertanto di dover rispondere in ogni momento agli obblighi di cui risulta essere, appunto, obbligato in solido.
Che differenze ci sono tra coobbligato finanziamento e garante
Dalle righe di cui sopra dovrebbe risultare piuttosto chiara quale sia la differenza tra il coobbligato e il garante.
Il garante è infatti quel soggetto che assume la responsabilità, unitamente al richiedente, della restituzione del capitale finanziato. Se dunque il debitore non dovesse più pagare le rate per un qualsiasi motivo, divenendo insolvente agli occhi del creditore, il garante dovrà farsi l’obbligo di adempiere all’obbligazione sottoscritta dal debitore principale.
Il coobbligato è invece tenuto ad adempiere in qualsiasi momento all’obbligazione in solido, non essendo necessaria la messa in mora del debitore principale.
Per certi versi, la sua figura è dunque più vicina a quella del cointestatario del finanziamento, che è sempre tenuto a provvedere immediatamente al pagamento delle rate del piano di ammortamento del prestito mentre, come abbiamo visto, il ruolo del garante assume rilievo solamente dopo la messa in mora del debitore da parte del creditore.
Insomma, il garante interviene di norma in maniera sussidiaria: solamente nel momento in cui l’istituto di credito ha appurato l’inadempimento da parte dell’obbligato in via principale, il garante dovrà intervenire con i propri mezzi.
Di solito, al fine di tutelare maggiormente il garante nelle operazioni di consolidamento debiti, le parti possono concordare in favore di quest’ultimo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Le parti possono dunque concordare che il creditore sia tenuto ad agire esecutivamente prima di tutto nei confronti dell’obbligato principale e, solamente in un secondo momento, nei confronti del garante. Ricordiamo inoltre che è possibile concordare che il garante assicuri l’adempimento dell’obbligazione non per l’intero ammontare, ma solamente in parte.