Nuove norme richiedono ai delegati alle vendite di segnalare le operazioni sospette nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro. Secondo la delega 206/2021, è stato deciso di estendere gli obblighi antiriciclaggio alle vendite effettuate nelle procedure esecutive individuali e concorsuali. Ciò ha comportato la modifica degli articoli 585, 586 e 591 bis del Codice di procedura civile.
La novità principale prevede che l’aggiudicatario, al momento del versamento del saldo prezzo, debba fornire al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio, attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione. La concessione del decreto di trasferimento dei beni è subordinata al pagamento del prezzo e al rispetto di tale obbligo dichiarativo.
È importante sottolineare che il professionista delegato non è tenuto a verificare le informazioni fornite dall’aggiudicatario. Inoltre, non gli sono imposti ulteriori obblighi di segnalazione in merito alla dichiarazione ricevuta. Pertanto, questa novità normativa non comporta un ulteriore onere formale per il professionista.
Tuttavia, alcune questioni rimangono ancora da chiarire. Innanzitutto, non è specificato se sia possibile concedere una proroga all’aggiudicatario per adempiere agli obblighi antiriciclaggio oltre il termine di pagamento del saldo prezzo.
In caso di violazione di tali obblighi, il comma 4 dell’articolo 585 del Codice di procedura civile impedisce l’emissione del decreto di trasferimento. Tuttavia, se il termine fosse inteso come ordinatorio, potrebbe causare il blocco dell’intera procedura. Se invece il termine fosse perentorio, l’unica conseguenza sarebbe la restituzione dell’intero prezzo all’aggiudicatario e la necessità di avviare una nuova vendita alle stesse condizioni. Inoltre, è dubbio che l’aggiudicatario possa essere condannato a pagare la differenza tra il prezzo offerto e quello successivamente ottenuto, come previsto dal comma 2 dell’articolo 587.
Un’altra questione riguarda l’obbligo del delegato alla vendita di acquisire informazioni per consentire una verifica adeguata. Anche se il legislatore non ha imposto obblighi specifici in questo senso, si presume che il delegato non si limiti solo a trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione, ma abbia anche il compito di fornire le informazioni necessarie.
È importante considerare che l’applicazione delle norme antiriciclaggio non si limita al cliente, ma si estende anche alle attività di vendita nell’esecuzione forzata, che sono considerate giurisdizionali. Anche quando un professionista agisce come sostituto del giudice, deve adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Le responsabilità legate all’acquisizione delle informazioni dell’aggiudicatario, come richiesto dall’articolo 22 del Dlgs 231/2007, non riguardano solo i “soggetti obbligati” di cui all’articolo 3, ma coinvolgono anche le disposizioni degli articoli 10 e 12 della stessa normativa. Pertanto, il delegato alla vendita potrebbe essere tenuto a segnalare tempestivamente al giudice eventuali operazioni sospette e consentire al giudice di valutare se comunicarle alle autorità di vigilanza e all’UIF per ulteriori analisi e adempimenti.
È fondamentale comprendere e adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio nell’ambito delle vendite nelle procedure esecutive. Ciò contribuirà a garantire un sistema più trasparente e a contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro.