Nell’ambito della rottamazione quater, è stata confermata l’esclusione delle compensazioni come modalità di pagamento. L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un contribuente sostenendo che i crediti IVA o i crediti “commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzati per pagare gli importi dovuti per la rottamazione quater. Questa comunicazione è stata resa nell’ambito della risposta numero 372/2023 del 7 luglio 2023.
L’Agenzia delle Entrate comunica ai debitori, entro il 30 settembre 2023, l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché l’ammontare e la scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione è disponibile anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della Riscossione. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, è possibile effettuare il versamento:
- a) tramite domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal debitore, secondo le modalità stabilite dall’agente della Riscossione nella comunicazione che sarà inviata entro il 30 settembre 2023;
- b) utilizzando i moduli di pagamento precompilati allegati alla comunicazione inviata dall’agente della Riscossione;
- c) presso gli sportelli dell’agente della Riscossione.
Per garantire l’effettiva rottamazione quater, il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite le modalità indicate, escludendo il versamento e la compensazione tramite il modello F24. Questo principio è stato confermato dalla circolare 25/E del 20 agosto 2020, che riguarda la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, nota come rottamazione ter.
La rottamazione quater viene completata solo con il pagamento dell’ultima rata. È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in massimo 18 rate. Le prime due rate, ciascuna pari al 10% dell’importo totale dovuto, scadono rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, di pari importo, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Nel caso di pagamento rateale, vengono applicati interessi al tasso annuo del 2% a partire dal 1° novembre 2023. In caso di mancato o insufficiente o ritardato pagamento della rata unica o delle rate ratealizzate, oltre 5 giorni, si riattiva il debito originario al netto dei pagamenti effettuati.