Cosa si intende con sovraindebitamento?
Per sovraindebitamento si intende lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dall’ordinamento in caso di insolvenza.
La disciplina è contenuta nel Codice della crisi di Impresa e nell’Insolvenza (CCI)
Nell’attuale momento storico di forte crisi economica e finanziaria che il nostro paese sta attraversando, troppo spesso ci si trova ad essere sopraffatti dai debiti che, a causa di eventi sopravvenuti (si pensi ad esempio all’emergenza epidemiologica in corso) sono maggiori rispetto al reddito disponibile.
Tale sproporzione induce a fare ricorso a prestiti, finanziamenti, cessioni del quinto etc., ed al contempo, ad omettere i pagamenti delle rate del mutuo, delle bollette per utenze, con ulteriore aggravio dell’esposizione debitoria.
Le procedure familiari del sovraindebitamento
Le procedure familiari rappresentano una delle novità introdotte dal CCI. L’ambito soggettivo di applicazione delle procedure di risoluzione della crisi è caratterizzato dalla presenza dei membri della stessa famiglia. È inevitabile, infatti, che la crisi di un familiare influenzi negativamente l’intero nucleo, così viene data al debitore la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, se si avverano due condizioni:
- quando i membri della famiglia siano conviventi;
- quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune, (si pensi al classico caso di una situazione debitoria derivante da una successione ereditaria).
Il favor del legislatore per la predisposizione di un unico piano si evince anche dalla seguente circostanza: in caso di più richieste, proposte da membri dello stesso nucleo familiare, il giudice previamente adito deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.
Quando uno dei debitori non risulti essere consumatore, si applica la disciplina del concordato minore, giacché si tratta di una procedura che tutela maggiormente i creditori, dal momento che è richiesta la loro approvazione, invece non prevista nel piano di ristrutturazione.
In buona sostanza, si tratta dell’applicazione del più generale principio della responsabilità patrimoniale personale, in forza del quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. La separazione delle masse vuole evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa.
I costi della procedura, come la corresponsione del compenso all’organismo di composizione della crisi, sono ripartiti tra i membri della famiglia proporzionalmente all’entità dei debiti di ciascuno.
Cosa può fare il soggetto passivo a fronte del sovraindebitamento?
In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:
- il piano di ristrutturazione dei debiti che è riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
- il concordato minore rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
- la liquidazione controllata del debitore rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio;
Procedura di ristrutturazione dei debiti a fronte del sovraindebitamento
Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza.
Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi). Si parla anche dello stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).
Inoltre la legge richiede che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo.
Riassumendo, il piano di ristrutturazione si applica al consumatore (e ai membri della famiglia) che sia sovraindebitato e meritevole.
Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi. La proposta viene redatta con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ha contenuto libero, fatta salva l’indicazione dell’elenco di:
- tutti i creditori con l’indicazione;
- delle somme dovute;
- delle cause di prelazione;
- la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
- gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
Il Codice della Crisi d’Impresa non richiede all’OCC l’attestazione di fattibilità, presente nella legge 3/2012.
La proposta può contenere il soddisfacimento parziale dei crediti, in qualsiasi forma. È altresì possibile la ristrutturazione dei debiti contratti per finanziamenti:
- con la cessione del quinto dello stipendio;
- del TFR;
- della pensione;
- delle operazioni di prestito su pegno.
Piano di ristrutturazione dei debiti in caso di sovraindebitamento
Per la presentazione del piano non è necessaria l’assistenza del difensore.
Alla proposta di piano di ristrutturazione deve essere allegata una relazione dell’Organismo di composizione della crisi contenente l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.
In buona sostanza, si tratta di valutare se il debitore sia meritevole, ossia se la situazione di crisi in cui versa non sia stata da lui provocata, assumendo consapevolmente più obbligazioni di quelli che avrebbe potuto adempiere, ma sia dipesa da altre circostanze.
Deve contenere inoltre, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
L’organismo di composizione della crisi, entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico, informa gli uffici territorialmente competenti, in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, in particolare:
- l’agente della riscossione;
- gli uffici fiscali;
- gli enti locali.
I suddetti uffici, nei 15 giorni successivi, comunicano all’OCC il debito tributario accertato e/o gli eventuali accertamenti pendenti.
Un effetto del deposito della domanda consiste nella sospensione del corso degli interessi sino alla chiusura della procedura e ai soli effetti del concorso. La suddetta sospensione non si applica ai crediti ipotecari, pignoratizi e privilegiati, a mente dei quali i suddetti crediti continuano a maturare interessi.
L’OCC, nella relazione, ha il compito di valutare anche il comportamento dei finanziatori. In altre parole, occorre stabilire se, nel concedere il finanziamento ad un soggetto già indebitato, sia stato considerato il merito creditizio del debitore o se vi sia stata negligenza, provocando un aggravamento della situazione debitoria del consumatore.
La suddetta valutazione deve essere effettuata in considerazione del reddito disponibile del consumatore, dedotto l’importo necessario al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.
Piano di ristrutturazione in caso di sovraindebitamento: Condizioni soggettive ostative
Sono presenti delle cause ostative all’accesso alla procedura del piano di ristrutturazione in caso di sovraindebitamento. Non può accedervi il consumatore che:
- sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti;
- abbia già beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte;
- abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.
La ratio della norma è chiara: il legislatore intende favorire il debitore meritevole, non è tale chi si sia già giovato della procedura di ristrutturazione, in quanto dimostra una “recidiva” del proprio comportamento debitorio. Allo stesso modo non può accedere a tale strumento chi abbia assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie capacità economiche o reddituali (colpa grave), ovvero abbia agito in frode ai creditori o dolosamente.
La norma introduce una novità rispetto al passato e sanziona anche il comportamento del creditore che abbia aggravato la situazione di sovraindebitamento del consumatore. Infatti, qualora il finanziatore, nell’erogare l’importo, non abbia valutato correttamente il merito creditizio del debitore, viene escluso il suo diritto di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa. Inoltre, non può far valere cause di inammissibilità, che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Il finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore sia sulla base delle dichiarazioni fornite da quest’ultimo sia mediante la consultazione di una banca dati pertinente.
Omologazione del piano di ristrutturazione in caso di sovraindebitamento
L’Organismo di composizione della crisi deposita la domanda presso il Tribunale territorialmente competente. Il giudice adito, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, ne dispone con decreto:
- la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia);
- la comunicazione a tutti i creditori, entro 30 giorni, a cura dell’OCC.
Con il decreto sopraindicato, su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti che possano pregiudicare la fattibilità del piano per sovraindebitamento. Parimenti, il giudice può vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, oltre alle altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento.
Le suddette misure di favore per il debitore sono frutto di una valutazione discrezionale del giudice, il quale, come dispone la norma, può – non deve – assumerle. In ogni caso, si tratta di provvedimenti revocabili laddove si dimostri il compimento di atti di frode in danno dei creditori.
Nei 20 giorni successivi alla comunicazione della presentazione del piano, i creditori hanno facoltà di presentare osservazioni all’OCC. Come ricordato, non possono proporre osservazioni quei creditori che colposamente abbiano contribuito a provocare lo stato di sovraindebitamento.
L’omologazione non necessita dell’approvazione dei creditori. La ratio della norma, infatti, consiste nel tutelare la posizione di sovraindebitamento del consumatore che, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente rispetto a quella dei creditori.
Il legislatore ha fornito ai consumatori degli strumenti diretti ad agevolarne la liberazione dai debiti civili.
I creditori devono limitarsi ad un confronto con l’organismo di composizione della crisi, proponendo modifiche o miglioramenti al piano, senza godere della possibilità di veto circa la sua approvazione. Entro 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni di cui sopra, l’OCC si confronta con il debitore e riferisce al giudice, eventualmente apportando le opportune modifiche al piano.
Il giudice deve verificare l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e risolvere eventuali contestazioni sullo stesso. Una volta fatto ciò, provvede ad omologare il piano con sentenza e a dichiarare chiusa la procedura.
La sentenza è comunicata ai creditori entro 48 ore ed è pubblicata in un’apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia).
Può accadere che, nelle osservazioni, i creditori contestino la convenienza del piano. Come già detto, essi non hanno alcun potere di veto, pertanto, in tali circostanze, il giudice può decidere ugualmente di omologare il piano.
Qualora il giudice ritenga il piano inammissibile o non fattibile, nega l’omologazione con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive. In caso di diniego, su istanza del debitore, il giudice può dichiarare aperta la “liquidazione controllata”. L’apertura della procedura liquidatoria può avvenire anche su istanza dei creditori o del PM, nei casi di frode del debitore.
Piano di ristrutturazione in caso di sovraindebitamento: riassumendo
- il giudice, con decreto, dispone che il piano e la proposta vengano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia);
- entro 30 giorni, ne viene data comunicazione a tutti i creditori;
- nei 20 giorni successivi, i creditori trasmettono all’OCC delle osservazioni;
- entro 10 giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, l’OCC riferisce al giudice;
Il giudice:
a. omologa con sentenza e dichiara chiusa la procedura, se ritiene il piano ammissibile e fattibile; la sentenza viene comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore;
b. nega l’omologa con decreto motivato e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata.
Piano di ristrutturazione in caso di sovraindebitamento: Esecuzione del piano
Il debitore è tenuto a dare esecuzione al piano; egli, infatti, nella fase esecutiva, non subisce lo spossessamento dei suoi beni e conserva la capacità di agire.
L’esecuzione del piano di ristrutturazione è sottoposta al controllo dell’Organismo di composizione della crisi, il quale si occupa di:
- vigilare sull’esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà;
- sottoporre al giudice i problemi sorti in sede di esecuzione;
- riferire per iscritto al giudice ogni 6 mesi;
- presentare un rendiconto al termine dell’esecuzione.
Il giudice può approvare il rendiconto ovvero non approvarlo ed eventualmente procedere alla revoca dell’omologazione.
In caso di approvazione del rendiconto, il giudice liquida compenso all’OCC, valutandone la diligenza. Al contrario, non approvazione del rendiconto, il giudice indica all’OCC gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed assegna un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine – anche prorogato – il giudice revoca l’omologazione ed esclude il diritto al compenso per l’OCC.
Revoca dell’omologazione del piano di sovraindebitamento
Le fattispecie in cui è prevista la revoca dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono particolarmente gravi:
- diminuzione o aumento del passivo con dolo o colpa grave;
- sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante di attivo;
- simulazione dolosa di attività inesistenti;
- commissione di atti volti a frodare i creditori;
- inadempimento degli obblighi previsti dal piano;
- sopravvenuta inattuabilità del piano con conseguente impossibilità di modifica;
- mancata approvazione del rendiconto presentato dall’OCC.
Si ricorda che è fatto obbligo all’Organismo di composizione della crisi di segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione, nel caso in cui ne abbia contezza.
In tutte le ipotesi sopraindicate, il giudice provvede d’ufficio, su istanza del creditore, del P.M. o di qualsiasi interessato. Non è possibile proporre la domanda di revoca decorsi 6 mesi dall’approvazione del rendiconto (art. 72 c. 4).
Il giudice decide in contraddittorio tra le parti, anche mediante lo scambio di memorie scritte:
- con sentenza stabilisce la revoca dell’omologazione;
- con decreto motivato rigetta la richiesta di revoca.
Avverso la sentenza di revoca dell’omologazione è ammesso reclamo con le modalità stabilite dall’art. 50 d.lgs. 14/2019. In ogni caso, la revoca non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Conversione in procedura liquidatoria
Nel caso in cui si sia giunti alla sentenza di revoca dell’omologazione, il giudice può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata. Si tratta di una procedura (artt. 268-277) che sostituisce la liquidazione dei beni prevista dalla legge 3/2012 METTERE LINK ed è riservata al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, alle start-up e rappresenta una procedura semplificata della liquidazione giudiziale.
La conversione in procedura liquidatoria può essere proposta su istanza del debitore o del creditore e del P.M. in caso di atti di frode o inadempimento
Un rimedio efficace al sovraindebitamento è dato dalla strumento della legge 3/2012, detta anche legge sul sovraindebitamento (DA METTERE LINK)