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giovedì, 16 Marzo 2023 / Pubblicato il Approfondimenti

Rottamazione- quater


È attivo il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate” ottenendo il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito. Il prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti privi di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023.

Rottamazione delle cartelle 2023
L’Agenzia della Riscossione con un comunicato del 10 febbraio 2023 risponde ad un “dubbio frequente” dei contribuenti inerente alla Rottamazione- quater.
In particolare, la Riscossione specifica che “a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si ricorda che la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) consente anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio”
Viene sottolineato che possono quindi presentare istanza anche tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non sono riusciti a pagare entro i termini le rate della Rottamazione-ter per l’anno 2022.
In particolare, vengono pubblicate le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.
Viene specificato che la richiesta di adesione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.
Ricordiamo che la Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
Si consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate e Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Rottamazione quater 2023: come si può pagare
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • Sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • Domiciliazione sul conto corrente;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    • sportelli bancari;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
    • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione

Rottamazione quater: cosa accade se si salta una rata
Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Rottamazione quater 2023: cosa accade in caso di precedente rateizzazione
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.


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