I doveri del custode
Il custode è nominato in sostituzione del debitore nelle procedure esecutive immobiliari. Ha un dovere di sorveglianza sulla condizione della cosa, al fine di rilevare tempestivamente eventuali pericoli che possano scaturire dalla cosa stessa (es. stato di inagibilità e pericolo di crollo, presenza di pozzi o buche, ecc.). Ha un dovere di sorveglianza anche sull’operato dell’occupante, con l’obbligo di segnalare ai soggetti ed alle autorità competenti situazioni o comportamenti che direttamente o indirettamente possano compromettere l’integrità dell’immobile colpito da pignoramento o il suo valore di realizzo.
La responsabilità del custode costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, quindi, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Risarcimento per danni da cose in custodia
Il danneggiato può domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia. Può essere invocata la responsabilità del custode, che sarà tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia. La prova può essere data anche con presunzioni, poiché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
L’art. 2051 c.c., integra un’ipotesi di responsabilità aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito.
Esclusione della responsabilità del custode
Il comportamento colposo del danneggiato esclude la responsabilità del custode. Questo avviene quando il soggetto che sia venuto in contatto con la cosa non abbia posto la dovuta attenzione alle condizioni della medesima. Infatti, la disattenzione del danneggiato incide sul nesso causale, potendo interrompere il rapporto di causalità tra la cosa e l’evento e costituire la causa unica del danno. Ciò avviene per il principio di causalità, per il quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.
Danni da cose in custodia e onere probatorio delle parti
Il danneggiato può domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia. Lo fa invocando la responsabilità del custode che è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia. Essa può essere data anche con presunzioni; questo perché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
Fa eccezione l’ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito.
Danno cagionato da cose in custodia: risarcimento
La richiesta di risarcimento dei danni subiti da un immobile per effetto della rottura di una condotta idrica configura un’ipotesi inquadrabile nell’art. 2051 c.c. che prevede che il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salva la prova del caso fortuito. Presupposti della responsabilità per danni da cose sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa in capo al convenuto. La res deve dunque essere capace di produrre lesioni a cose o persone e deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità e la presunzione legale di responsabilità del custode può essere superata solo dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa.
Incidenza causale della condotta incauta del danneggiato
Il comportamento colposo del danneggiato può escludere in tutto o in parte la responsabilità del custode. Questo avviene quando il soggetto che sia venuto in contatto con la cosa non abbia posto la dovuta attenzione alle condizioni della cosa stessa. In tal caso detto comportamento incide sul nesso causale, e può, in forza del principio di causalità, anche interrompere il rapporto di causalità tra la cosa e l’evento e costituire la causa unica del danno.
Responsabilità per i danni da cose in custodia
La responsabilità del custode ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa.
Occorre che il danno sia prodotto per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall’altro, che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo. Deve dimostrare anche l’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa. Il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Elementi di cui si compone il dovere di custodia
In tema di responsabilità del custode della cosa la potestà di fatto che esprime il dovere di custodia si compone di tre poteri:
- di controllo della cosa;
- di modifica della situazione di pericolo creatasi intervenendo su ciò che ha provocato il danno. Questo in modo tale e sufficiente ad evitarlo attraverso la preventiva opera di controllo e di sorveglianza;
- esclusione di qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. (Nel caso di specie, si trattava del custode di una discoteca in cui era avvenuta un’aggressione che dopo la lite non aveva allontanato l’aggressore consentendogli di colpire ancora la vittima senza chiamare per l’intervento della croce rossa dopo l’aggressione).
Criteri per l’individuazione della responsabilità del custode
La responsabilità oggettiva del custode presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico al “custode”, la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.
Le peculiarità vanno individuate nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno. Secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l’usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d’olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Caso fortuito che esime il custode da responsabilità
La responsabilità del custode incontra un limite nel caso fortuito. Si intende un fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito deve essere verificato in concreto e l’eccezionalità deve bastare da sola ad escludere la responsabilità del custode. Ad esempio, qualora si siano verificati fenomeni atmosferici di carattere eccezionale che abbiano costituito un accadimento causale sufficiente da solo a produrre l’evento e quindi tale da escludere il nesso eziologico ai sensi dell’art. 41 II comma c.p. e si integra proprio il caso fortuito richiamato in capo al custode.