Cosa sono le cartelle esattoriali
Con la cartella esattoriale la pubblica amministrazione attiva un procedimento (ruolo) di riscossione coattivo vantato nei confronti del contribuente.
La cartella esattoriale, definita dall’Agenzia delle Entrate come “cartella di pagamento”, rappresenta un atto amministrativo caratterizzata da evidenti finalità di riscossione tramite il ruolo.
Tale incarico viene affidato al “concessionario”, il quale avrà l’onere di notificare il provvedimento esattivo ed ad iniziare azioni esecutive o cautelari del credito ai danni del cittadino contribuente.
L’atto esattoriale costituisce un vero e proprio c.d. titolo esecutivo, al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (decreti ed ordinanze).
Dunque tale principio di esecutività del titolo legittima il concessionario a promuovere un pignoramento ai danni del destinatario non prima di 60 giorni dalla notifica della citata cartella esattoriale, ad esempio:
- pagamento della somma per l’intero;
- presentazione dell’istanza di rateizzo presso l’Ente della Riscossione;
- sospensione amministrativa;
- sospensione giudiziale;
- impugnazione della cartella esattoriale tramite la presentazione del reclamo.
La cartella esattoriale non possiede una “forza” autonoma, bensì la propria efficacia è ricollegata all’esistenza del ruolo. Quindi è collegata all’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
Il ruolo, ossia il documento che viene predisposto internamente dall’ufficio creditore (ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps) e deve contenere alcuni elementi:
- le somme dovute;
- gli estremi identificativi del debitore (“codice fiscale del contribuente” o partita Iva, evidentemente);
- la data in cui il ruolo diviene esecutivo;
- il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero la motivazione della pretesa.
La motivazione rappresenta la colonna portante anche del ruolo (qualificato come c.d. atto interno), detta prerogativa dovrà trovare esserci nella “successiva” cartella esattiva notificata al contribuente, al fine di garantire a quest’ultimo l’esercizio del proprio diritto di difesa.
I termini di decadenza per notificare la cartella esattoriale tributaria
Dopo la formazione del ruolo, redatto dall’Ufficio (creditore) e trasmesso all’Ente della Riscossione per i relativi adempimenti, quest’ultimo, in qualità di concessionario, ha l’onere di far approdare la volontà dell’Erario di pretendere una determinata somma. Tale manifestazione di volontà coercitiva è cristallizzata all’interno della cartella esattoriale.
La tempistica per notificare le cartelle esattoriali tributarie è entro il 31 dicembre.
Si prevede che la notifica debba avvenire in precisi archi temporali, ai fini decadenziali, pena l’impossibilità per l’Erario di pretendere gli importi ai danni del cittadino, il quale dinanzi ad una tardiva notifica della cartella esattoriale ha comunque l’onere di eccepire tale questione all’interno del proprio ricorso.
La motivazione della cartella esattoriale
La cartella esattoriale, essendo a pieno titolo un atto amministrativo, è subordinata alle norme di settore, le quali impongono la sussistenza della motivazione della stessa, nonché la sua esplicita chiarezza.
Ebbene: analizzando nello specifico l’obbligo di motivazione anche per le cartelle esattoriali, si stabilisce che gli atti dell’amministrazione devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Erario.
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
E’ necessario che gli atti siano allegati alla motivazione o comunicati al contribuente.
L’adeguata motivazione dell’atto esattivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto con il diritto di replica del contribuente, il quale deve essere posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto difesa.
Il difetto di motivazione rende pertanto nullo il provvedimento esattoriale notificato al contribuente per violazione del diritto di difesa.
E’ annullabile, inoltre, la cartella esattoriale, laddove quest’ultima sia carente di qualunque motivazione o spiegazione.
In altri termini, il destinatario della cartella esattoriale deve avere contezza, dalla semplice lettura del provvedimento notificato, circa la causa giuridica della richiesta da parte della P.A.
In altre parole, la cartella di pagamento – in quanto primo atto impositivo ed esattivo – deve essere motivata, ossia deve contenere i presupposti di fatto e di diritto da cui deriva la pretesa.
Carenza di motivazione della cartella di pagamento illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori
Sempre in materia di motivazione, sussiste un ulteriore principio a sostegno della difesa del contribuente.
La cartella esattoriale impugnata è affetta da carenza di motivazione, laddove non sia specificato il calcolo analitico degli interessi moratori.
All’interno del provvedimento impugnato devono sempre essere dettagliati i calcoli degli interessi di mora, al fine di comprovare la correttezza, nonché la trasparenza della determinazione di tale voce.
E’ nullo quell’atto della riscossione nel quale venga riportata solamente la cifra globale degli interessi dovuti, senza che siano specificate le modalità seguite per addivenire a tale determinazione. Non specificando le varie aliquote applicate, si obbliga il contribuente a dover compiere difficili indagini, di certo non di sua competenza, al fine di ricostruire l’operato dell’ufficio.
Come difendersi dalle cartelle esattoriali: giurisdizione e competenza territoriale
Il contribuente, per difendersi dalla cartella esattoriale ricevuta, deve innanzitutto individuare il Giudice competente.
A riguardo, la giurisdizione viene determinata in base alla natura degli importi richiesti per mezzo della cartella di pagamento, ad esempio per le cartelle esattoriali:
- aventi ad oggetto crediti tributari (ad esempio, imposte otasse), è competente la Commissione Tributaria Provinciale;
- relative a contributi previdenziali (INPS) ed assistenziali (INAIL) è competente il Tribunale – Sezione Lavoro;
- riguardanti sanzioni amministrative sono competenti il Tribunale o il Giudice di Pace, secondo i criteri stabiliti dalla legge;
- attinenti a violazioni del codice della strada è competente il Giudice di Pace.
Una volta stabilito il Giudice giurisdizionalmente competente, è necessario determinare la competenza territoriale dello stesso. Vale a dire individuare il Giudice di un luogo nei cui confronti promuovere il processo e, pertanto, in quale territorio quest’ultimo debba svolgersi.
Nello specifico:
- per i contenziosi aventi ad oggetto le cartelle esattoriali portanti crediti tributari, è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ente che ha emesso la cartella di pagamento;
- per i giudizi di opposizione a cartelle esattoriali/avvisi di addebito per crediti previdenziali ed assistenziali è competente il Tribunale – Sezione Lavoro del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Ente che ha emesso la cartella esattoriale/avviso di addebito, se si tratta di lavoro subordinato; altrimenti, se si tratta di lavoro autonomo, il Tribunale – Sezione Lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza il contribuente;
- per i giudizi di impugnazione delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative, è competente il Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione;
- per i giudizi riguardanti l’opposizione delle cartelle di pagamento riguardanti violazioni del codice della strada, è competente il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
I termini per contestare le cartelle esattoriali ed avvisi di addebito
L’opposizione alle cartelle di pagamento soggiace a termini di decadenza diversi tra di loro. Questi ultimi vengono stabiliti in forza della natura del credito portato dal provvedimento esattivo:
- se la cartella di pagamento si riferisce a somme aventi natura tributaria. Il termine per presentare ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente è di 60 giorni decorrenti dalla notifica della cartella;
- se la cartella di pagamento/avviso di addebito attiene a crediti di natura contributiva o assistenziale, il termine per presentare opposizione avanti al Tribunale – Sezione Lavoro è di:
- 40 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento, qualora l’impugnazione attenga a vizi di carattere sostanziale (c.d. di merito). Vale a dire tutti qui vizi che attengono all’esistenza del credito o all’entità dello stesso (come – ad esempio – contributi non dovuti o già versati, errato calcolo delle somme dovute a titolo di contributi o premi, intervenuta prescrizione del credito, etc.)
- 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, nel caso in l’impugnazione attenga a vizi di carattere formale, cioè relativi alla forma dell’atto ed alla sua notifica.
Di conseguenza, il termine per proporre tali contestazioni di carattere “formale” è di 20 giorni dalla notifica del provvedimento esattivo.
Infine, laddove avverso la cartella esattoriale/avviso di addebito il contribuente intenda lamentare sia vizi di merito che vizi di forma è opportuno – ai fini cautelativi – presentare opposizione entro il termine “breve” di 20 giorni;
- se la cartella di pagamento ha ad oggetto somme aventi natura di sanzione amministrativa o di violazione del codice della strada, il termine per proporre opposizione è di 30 giorni decorrenti dalla notifica.
Condono
Esiste un vero e proprio condono per le cartelle di pagamento, con conseguente annullamento automatico delle stesse da parte del Fisco e, quindi, senza necessità di presentare alcuna istanza da parte del contribuente.
Il condono riguarda unicamente le c.d. mini-cartelle, vale a dire quei provvedimenti esattivi che contengono singoli ruoli di importo non superiore ad €. 1.000,00, affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo intercorrente dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’importo della cartella deve comprendere la somma capitale, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Inoltre, per individuare se il singolo carico sia stato affidato all’Ente della Riscossione nel periodo sopra indicato (1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010), occorre far riferimento alla data di formazione del ruolo. Quest’ ultima è espressamente indicata in ogni cartella di pagamento.
La cancellazione automatica delle cartelle di pagamento da parte dell’Ente della Riscossione deve (doveva) avvenire entro il 31 dicembre 2018.
Cartelle escluse dal condono
L’annullamento automatico delle (mini) cartelle di pagamento di importo non superiore ad €. 1.000,00 ex art. 4, D. L. n° 119/18 si applica – come visto – ai soli carichi trasmessi all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con esclusione delle Casse di previdenza.
Inoltre, detto condono non si estende ad alcune tipologie di debiti, individuati esplicitamente dall’art. 4, comma 4, cit.:
- debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; nello specifico: dazi doganali riguardanti gli scambi con paesi esteri non membri dell’Unione europea, prelievi sull’importazione di prodotti agricoli e dell’Iva all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.
Saldo e stralcio
Altro beneficio è denominato “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. Per saperne di più sul saldo e stralcio.
Come si pagano le cartelle esattoriali
Per effettuare il versamento degli importi indicati nella cartella di pagamento notificata, è possibile utilizzare diverse modalità:
- utilizzare i bollettini di versamento precompilati contenuti all’interno della cartella di pagamento;
- online sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione; con carta di credito emessa in Italia alle poste e in banca;
- tramite home banking del proprio istituto di credito;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi.