Entro il 31 marzo, gli enti non statali hanno dovuto comunicare all’agenzie delle Entrate Riscossioni se intendono applicare lo stralcio parziale delle cartelle.
Si applica per intero lo stralcio previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per ruoli non superiori a mille euro affidati entro il 31 dicembre 2015.
L’annullamento totale riguarda però solo le agenzie fiscali, enti previdenziali pubblici e le amministrazioni statali.
Riguardo agli altri enti (territoriali e casse private), lo stralcio opera in via automatica solo per le somme aggiuntive alla sorte capitale.
In caso di accertamenti tributari è dovuta la sola imposta residua con conseguente cancellazione sanzioni e interessi, mentre le spese restano per la sorte capitale.
Con riferimento alla Legge 14/2023 gli enti possono seguire questa via: ammessa la facoltà di aderire all’annullamento totale disposto dalla Legge di Bilancio con piena equiparazione di ciò che accade alle amministrazioni statali, azzerando il debito residuo al primo gennaio 2023.
Con riferimento a quanto detto precedentemente, si ricorda che la data convenzionale di cancellazione delle partite in esame dalle scritture contabili rimane il 30 aprile.
Si ritengono ad ora sospese tutte le operazioni di recupero riferite ai carichi in oggetto.