L’esdebitazione del fallito è un concetto introdotto nel nostro ordinamento dagli artt. 142 e ss. della legge fallimentare, e consistente nella liberazione del debitore fallito dai debiti rimasti non pagati al termine della procedura di fallimento.
L’articolo 142 stabilisce come l’esdebitazione sia possibile per il fallito, in qualità di persona fisica, solo se sussistono alcune condizioni di meritevolezza.
Vediamo nel dettaglio in questa guida come funziona e in quali termini è possibile procedere all’esdebitazione del fallito.
Esdebitazione del fallito: a chi è riservata
Affinché possa validamente realizzarsi l’esdebitazione fallimentare è necessario innanzitutto che il fallito abbia tenuto una condotta responsabile e corretta in ogni fase della procedura fallimentare, e che i creditori concorrenti siano stati soddisfatti almeno in parte.
Ne deriva che l’esdebitazione fallito non è riservata a chi ha agito, con colpa o dolo, a nuocere al regolare svolgimento della procedura fallimentare, o a chi non ha permesso il soddisfacimento, nemmeno parziale, dei creditori in concorso.
Nello specifico, l’articolo 142 prevede che alla procedura siano ammessi i debitori falliti che:
- Abbiano cooperato con tutti gli organi della procedurafornendo le giuste informazioni e la documentazione per l’accertamento passivo e che si sia adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni.
- Non abbia contribuito o ritardato in alcun modo lo svolgimento procedurale
- Non abbia violato disposizioni dell’articolo 48
- Non abbia ottenuto e beneficiato di un’altra procedura di esdebitazione nei 10 anniprecedenti alla richiesta
- Non abbia distratto l’attivo o esposta passività insussistenti, aggravati o cagionati dal dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione patrimoniale o la movimentazione degli affari o ricorso del credito
- Non sia stato condannato con sentenza per delitti contro l’economia, l’industria o il commercio o per bancarotta fraudolenta (inserire il link dell’articolo bancarotta fraudolenta che verrà pubblicato la seconda settimana di maggio)
In presenza di questi requisiti è possibile procedere e richiedere l’esdebitazione del debitore fallito con l’ausilio di un avvocato.
Come fare ricorso per esdebitazione
Il ricorso per esdebitazione può essere richiesto sia da chi è fallito in proprio (il titolare della ditta individuale), sia dal socio illimitatamente di una società di chiarata fallita (come la società in nome collettivo, oppure gli accomandatari di una società in accomandita semplice).
Nel caso in cui il fallito sia morto, sono legittimati a proporre domanda di esdebitazione fallimento gli eredi del defunto.
Inoltre, ricordiamo che per poter proporre una domanda di esdebitazione nel fallimento è essenziale che la procedura fallimentare sia conclusa a seguito della ripartizione dell’attivo realizzata sulla base di un progetto di riparto.
È pur sempre possibile proporre la domanda di esdebitazione quando il fallimento è chiuso per mancanza di istanze di ammissione al passivo o per integrale pagamento o estinzione dei crediti ammessi.
La procedura di esdebitazione: come funziona
Se ricorrono i requisiti, il debitore, con l’assistenza di un avvocato, dovrà depositare la relativa istanza di esdebitazione durante la procedura fallimentare o entro un anno dal decreto con cui si dichiara concluso il fallimento.
Nell’istanza, si chiederà al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per concedere il beneficio e, dunque, dichiarare l’inesigibilità dei debiti concorsuali residui.
All’istanza seguirà poi il decreto di fissazione dell’udienza, da notificarsi ai creditori non integralmente soddisfatti.
Prenderà così il via la fase istruttoria, con assunzione del parere del curatore e del comitato dei creditori. Quindi, il tribunale, in composizione collegiale, deciderà con decreto motivato, eventualmente reclamabile in appello.
Nel caso di parere positivo, il fallito non sarà più obbligato a pagare i crediti residui dalla procedura di fallimento, con l’esdebitazione che si estenderà sia agli interessi relativi ai crediti, che alle garanzie reali accessorie al diritto di credito.
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