Il decreto Bollette (Dl 34/2023), recentemente convertito in legge con il numero 56/2023, ha apportato importanti modifiche al quadro delle misure di tregua fiscale e alla rottamazione delle cartelle di pagamento. Queste novità hanno un impatto significativo sulle modalità di pagamento dei debiti e sulle possibilità di definizione delle controversie tributarie. Vediamo di seguito le principali novità introdotte da questa legge.
- Estensione della rottamazione quater alle cartelle di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni: Una delle principali novità riguarda l’estensione della rottamazione quater anche ai debiti dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni. Questi enti avranno l’autonomia di decidere se aderire alla rottamazione e potranno definire le modalità di pagamento, le rate e le modalità di comunicazione degli importi da pagare. Tuttavia, per poter applicare la rottamazione, gli enti dovranno gestire direttamente la riscossione dei debiti o affidarla a soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dalla legge.
- Termine per l’adesione alla rottamazione quater: Gli enti di cui sopra avranno tempo fino al 29 luglio 2023, ossia 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, per decidere se aderire alla rottamazione quater.
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza: Come previsto anche per la rottamazione quater per i cittadini, l’adesione alla rottamazione da parte degli enti comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.
- Nuovi termini per la presentazione dell’istanza di rottamazione quater per i cittadini: Il decreto Bollette (Dl 51/2023) aveva già prorogato il termine per la presentazione dell’istanza di rottamazione quater da parte dei cittadini al 30 giugno 2023. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute entro il 30 settembre 2023, invece del 30 giugno 2023 come originariamente previsto. Il termine per il pagamento della prima o unica rata è stato spostato al 31 ottobre 2023.
- Libertà di scelta sulle rate per la definizione delle liti tributarie: La legge di conversione 56/2023 del decreto Bollette ha introdotto la possibilità per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di versare le rate successive alle prime tre in un massimo di 51 rate mensili di pari importo. Le scadenze per queste rate saranno entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a part
ire da gennaio 2024, ad eccezione del mese di dicembre in cui la scadenza rimane fissata al giorno 20 del mese.
- Sospensione dei versamenti per i comuni alluvionati: Il decreto Bollette (Dl 61/2023) ha sospeso i versamenti e gli adempimenti tributari, compresa la rottamazione quater, per i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio. Il termine per la presentazione della domanda di rottamazione quater per questi soggetti è stato rinviato al 30 settembre 2023, con conseguente slittamento di tutti i termini di pagamento.
La legge di conversione 56/2023 del decreto Bollette conferma anche le proroghe già introdotte dal decreto Bollette stesso. Inoltre, vengono confermate le possibilità di definizione agevolata degli atti, di rideterminazione delle sanzioni e di ravvedimento operoso speciale, ma con nuovi termini per i pagamenti e gli adempimenti.
In conclusione, le nuove misure introdotte dalla legge di conversione del decreto Bollette hanno esteso la possibilità di rottamazione quater anche agli enti locali e hanno introdotto maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate per la definizione delle liti tributarie. Queste modifiche offrono ai contribuenti più opzioni per gestire i propri debiti fiscali e cercare una soluzione agevolata alle controversie tributarie.