I pignoramenti pensione sono possibilità di esecuzione forzata a disposizione dei creditori che intendono agire coattivamente nei confronti di un debitore insolvente.
La Legge ha previsto alcuni limiti in relazione alla pignorabilità pensione. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio questi limiti alla luce del nuovo Decreto Aiuti Bis convertito in Legge in vigore dal 22 settembre 2022: sicuramente saremo in grado di fornirti informazioni chiare e utili.
Pignoramenti pensione: di cosa si tratta
Come sappiamo, l’esecuzione forzata dei beni del debitore, nello specifico i pignoramenti, sono possibilità sempre molto apprezzate dai creditori per recuperare, almeno in parte, quanto dovuto da un soggetto insolvente.
Un creditore che non sia stato pagato (banca, fornitore, professionista, Agenzia delle Entrate, etc.) può richiedere al tribunale il pignoramento pensione del debitore, che verrà versata nella misura prevista per legge dall’ente pensionistico (ad esempio l’Inps) al creditore che ha effettuato il pignoramento. L’unico modo per opporsi ai pignoramenti pensione è fare ricorso entro i termini previsti con un’opposizione da depositare in Tribunale.
Il legislatore, però, ha previsto alcune tutele a favore dei pensionati, proprio in ragione delle finalità di sostentamento proprie di questa rendita. Non sarebbe ragionevole, infatti, consentire ai creditori di pignorare la pensione per intero, lasciando senza alcuna provvista economica il destinatario. Per questo motivo, esiste un limite pignoramento pensione che andremo ora ad analizzare nel dettaglio, alla luce dei cambiamenti introdotti dal nuovo Decreto Aiuti Bis convertito in Legge in vigore dal 22 settembre 2022 in relazione ai pignoramenti pensione.
Pignoramento pensione limiti di legge
Infatti, il nuovo Decreto Aiuti Bis convertito in Legge in vigore dal 22 settembre 2022 prevede che la parte della pensione pignorabile sia quella corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con il minimo di 1000 euro.
L’importo dell’assegno sociale viene aggiornato di anno in anno e per il 2023 corrisponde a 503,27 euro per tredici mensilità; quindi, il minimo vitale di sostentamento che viene garantito è fondamentalmente di 1000 euro.
Ciò significa che la pignorabilità pensione riguarda solo la parte della mensilità che eccede tale somma, ricordando comunque che su tale eccedenza, vige l’ulteriore limite della pignorabilità di un quinto.
In altre parole, se un pensionato percepisce 1500 euro, il pignoramento sarà possibile solo sulla parte eccedente la somma corrispondente al doppio dell’assegno sociale: 1500-1000=500 euro, che a loro volta potranno essere pignorati solo per un quinto: 500/5=100 euro. Riassumendo, se una pensione di 1500 euro si può pignorare solo una somma pari ad euro 100. In tal caso, l’Inps erogherà al pensionato l’importo previsto decurtato della trattenuta calcolata in questo modo.
Prima che entrasse in vigore questa Legge, l’importo entro cui non era possibile pignorare la pensione era pari ad una volta e mezzo l’assegno sociale (che nel 2022 ammontava a 469,03 euro), con un limite di 750 euro. In altre parole, Il limite entro cui vige il divieto di pignoramento pensione è stato elevato da 750 a 1000 euro.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte se ne trae che laddove un pensionato percepisca solo la pensione minima, il pignoramento pensione non è possibile poiché nulla eccede dall’importo dell’assegno sociale.
Per quanto riguarda l’eventualità di crediti alimentari, la pignorabilità pensione è ammessa nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato.
Occorre infine precisare che l’INPS, nella Circolare n.38 del 3 aprile 2023 spiega che la nuova regola sull’impignorabilità fino a 1.000 euro non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione.
Impignorabilità pensione di invalidità civile
Inoltre, va ricordato che risultano del tutto impignorabili le somme corrisposte a titolo di pensione d’invalidità civile, in considerazione della natura prettamente assistenziale di questo emolumento. Analogo regime di impignorabilità è previsto anche per l’eventuale indennità di accompagnamento riconosciuta all’invalido.
Pignoramenti pensione prima dell’erogazione
Inoltre, va considerata l’eventualità che il creditore decida di pignorare pensione Inps alla fonte, e cioè prima che sia erogata, oppure successivamente al suo accredito sul conto corrente del pensionato.
Se il creditore decide di agire prima dell’erogazione della mensilità, dovrà notificare l’atto di pignoramento pensione direttamente all’Inps, che in questo caso assumerà il ruolo di “terzo” all’interno di un c.d. pignoramento presso terzi (AGGIUNGERE LINK DELL’ARTICOLO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI)
In questo caso, consideriamo per il pignoramento pensione limiti sopra analizzati; vediamo invece come funziona quando l’importo relativo alla pensione è già stato accreditato sul conto corrente.
Pignoramenti pensione dopo l’erogazione
Come detto, regole diverse valgono quando il creditore si rivale direttamente sul conto su cui viene accreditata la pensione.
In tal caso, i pignoramenti pensione vanno notificati, oltre che al debitore, alla banca che gestisce il conto corrente che anche in questo caso assumerà il ruolo di “terzo” all’interno di un c.d. pignoramento presso terzi.
La legge prevede l’impignorabilità della pensione se sul conto sia presente una somma complessiva inferiore al triplo del valore dell’assegno sociale (che, come abbiamo visto, è pari a 503,27 euro). In altre parole, la pensione è impignorabile se sul conto ci sono meno di 1509,81 euro. Le eventuali somme eccedenti a tale importo possono essere interamente pignorate dal creditore.
Pignoramenti pensione Agenzia delle Entrate
Anche in questo caso la pensione non potrà mai essere pignorata per intero, poiché che la legge sui pignoramenti pensione prevede limiti pignorabilità pensione specifici anche nell’eventualità di crediti esattoriali.
Nel caso in cui il vostro creditore sia l’Agenzia delle Entrate, quindi, i limiti di pignoramento pensione sono uguali a quelli relativi al pignoramento stipendio:
• Pensione inferiore a 2.500 euro, il limite è di 1/10;
• Pensione superiore a 2.500 euro ma inferiore a 5.000 euro, il limite è di 1/7;
• Pensione maggiore di 5.000 euro, il limite è di 1/5.
Pignoramenti pensione e procedura di sovraindebitamento
Ormai sempre più spesso il debitore in difficoltà valuta l’accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Ma in questi casi cosa succede ai pignoramenti pensione? Occorre distinguere due casi:
• Pignoramento pensione non ancora attivo: con la domanda di apertura di una procedura di sovraindebitamento ogni azione esecutiva del creditore viene bloccata e quindi il pignoramento non può procedere.
• Pignoramento pensione già attivo: per bloccarlo servirà l’omologa della procedura di sovraindebitamento, ovvero il provvedimento del giudice che certifica che la procedura sia andata a buon fine.
In ogni caso quando la procedura di sovraindebitamento viene avviata i pignoramenti pensione vengono sospesi.
Quando un debitore in difficoltà si rivolge al proprio legale, spesso la procedura di sovraindebitamento non viene neanche proposta perché il professionista non è specializzato in materia o addirittura non la conosce. Si tratta invece di una strada efficace da valutare seriamente con la consulenza e l’aiuto di professionisti esperti.