Un’importante sentenza della Cassazione, depositata il 19 ottobre 2023, ha affrontato la questione della legittimazione alla partecipazione in assemblea e al diritto di voto in un caso specifico riguardante un immobile soggetto a pignoramento, per il quale il giudice dell’esecuzione aveva nominato un custode.
Nel caso in questione, l’assemblea che aveva deliberato la nomina di un nuovo amministratore non aveva convocato il custode, ma il proprietario dell’appartamento sottoposto a esecuzione, il cui voto era stato decisivo per la nomina stessa.
Sono stati diciassette condòmini a impugnare la delibera, non a causa della mancata convocazione del custode giudiziario, ma piuttosto per il voto espresso dal proprietario esecutato, che secondo loro non era legittimato a partecipare all’assemblea.
La Cassazione ha richiamato l’articolo 1136 del Codice Civile, che regola la partecipazione in assemblea e il diritto di voto dei condòmini, consentendo loro, se necessario, di farsi rappresentare da una persona con una delega scritta, come previsto dall’articolo 67, comma 1, delle Disposizioni Attuative del Codice Civile.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che la proprietà dell’immobile soggetto a esecuzione forzata passa dal debitore all’aggiudicatario o all’assegnatario solo dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, come previsto dall’articolo 586 del Codice di Procedura Civile.
Le disposizioni normative, lette in modo coordinato, indicano chiaramente che il debitore esecutato è considerato un condòmino fino al trasferimento effettivo del bene. Con il pignoramento, il debitore viene nominato custode dei beni pignorati, ma contestualmente il giudice designa un custode giudiziario, il cui compito è gestire e amministrare gli immobili pignorati fino alla loro vendita, garantendone l’integrità e la conservazione in uno stato ottimale.
La questione principale affrontata dalla sentenza riguarda la partecipazione in assemblea tra il custode giudiziario e il debitore esecutato. Il custode, che non è il debitore, è essenzialmente un ausiliario del giudice, come indicato dall’articolo 560, comma 5, del Codice di Procedura Civile, che stabilisce che l’amministrazione e la gestione del bene pignorato sono di competenza del custode “previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione”.
Di conseguenza, spetta al giudice che ha nominato il custode definire i criteri e i limiti dell’amministrazione del bene pignorato. In assenza di istruzioni specifiche, la partecipazione alle assemblee condominiali non può essere considerata tra i compiti dell’ausiliario. Questa decisione è coerente anche con il fatto che il debitore esecutato conserva il diritto di continuare ad abitare nell’immobile soggetto alla procedura esecutiva, a meno che non sia stata ordinata la sua immediata liberazione.
Pertanto, la sentenza conferma che il debitore esecutato ha il diritto di partecipare alle assemblee condominiali e di votare sulle delibere adottate. Se il giudice decide diversamente, l’amministratore del condominio deve essere debitamente informato di questa decisione.