La rottamazione delle cartelle, nota come “rottamazione quater,” è ora aperta e i contribuenti possono effettuare i pagamenti. La prima o unica rata scade il 31 ottobre 2023, ma sarà considerata regolare anche se pagata entro il 6 novembre, dato che il 5 novembre è una domenica. I pagamenti saranno considerati nei termini se effettuati entro 5 giorni di ritardo.
Per i contribuenti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nelle regioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, i termini e le scadenze per la definizione agevolata sono prorogati di tre mesi. Questi contribuenti riceveranno la comunicazione delle somme dovute entro il 31 dicembre.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato di aver completato l’invio di lettere contenenti le somme dovute a coloro che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla legge di Bilancio 2023. Queste lettere includono l’elenco dei debiti rottamati e l’importo dovuto, e sono state inviate in risposta alle circa 3,8 milioni di domande di adesione presentate dai contribuenti.
I contribuenti possono gestire i loro adempimenti utilizzando i servizi online disponibili sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile richiedere una copia della comunicazione delle somme dovute con i primi dieci moduli di pagamento, utile per coloro che non hanno ricevuto la comunicazione originale. È anche disponibile un servizio online per richiedere l’addebito automatico delle rate previste dal piano di definizione agevolata sul proprio conto corrente, garantendo così il pagamento tempestivo delle rate e evitando dimenticanze.
Inoltre, è stato lanciato il servizio ContiTu, accessibile nell’area pubblica del sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it, che consente di pagare solo alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute in modo agevolato. I contribuenti possono specificare i debiti che desiderano pagare utilizzando questo servizio, mentre la definizione agevolata non si applicherà agli altri debiti riportati nella comunicazione.
Si ricorda che nel caso di mancato o ritardato pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste per la definizione agevolata, la rottamazione non avrà effetto e i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei debiti riprenderanno. In tali casi, i versamenti effettuati saranno considerati acconti sull’importo dovuto a seguito dell’affidamento del debito e non estingueranno il debito stesso, che verrà continuato ad essere recuperato dall’agente della riscossione.