La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30814 del 6 novembre 2023, ha stabilito che l’art. 10 legge 27 gennaio 2012, n. 3 disponeva che il giudice delegato, dopo aver valutato se la proposta soddisfaceva alcuni requisiti, tra cui quello soggettivo, fissava un’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto. In altre parole, al giudice era imposto di valutare, al momento della presentazione della domanda, la sussistenza o meno dei presupposti per l’accesso alla procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento, quindi, le norme del concordato preventivo non possono essere applicate alla procedura di sovraindebitamento in modo diretto o automatico.
Inoltre, il summenzionato articolo disponeva che i provvedimenti adottati dal giudice delegato erano reclamabili dinanzi al tribunale in composizione collegiale. Laddove un creditore intendesse eccepire il difetto del requisito soggettivo, doveva farlo esclusivamente in quella sede.
Sovraindebitamento: no all’applicazione analogica delle norme del concordato preventivo, quindi!
Quali sono le differenze tra il concordato preventivo e la procedura di sovraindebitamento?
La procedura di sovraindebitamento e il concordato preventivo sono due strumenti giuridici che possono essere utilizzati per gestire la crisi finanziaria di un’impresa o di una persona fisica. Tuttavia, ci sono alcune differenze tra le due procedure.
Il concordato preventivo è una procedura giudiziaria che consente a un’impresa in difficoltà di negoziare con i propri creditori per ristrutturare il proprio debito e riprendere l’attività. Il concordato preventivo può essere richiesto solo da un’impresa che non si trova in stato di insolvenza e che ha la possibilità di riprendere l’attività.
La procedura di sovraindebitamento, d’altra parte, è una procedura giudiziaria che consente a una persona fisica o a un’impresa di negoziare con i propri creditori per ristrutturare il proprio debito e riprendere il controllo della propria situazione finanziaria. La procedura di sovraindebitamento può essere richiesta solo da una persona fisica o da un’impresa che si trova in stato di insolvenza.
Sovraindebitamento: no all’applicazione analogica delle norme del concordato preventivo, dunque. Per qualsiasi ulteriore informazione, contattaci!