La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 25631/2023, ha stabilito che a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.
La Corte di Cassazione civile ha emesso dunque l’ordinanza n. 25631/2023 che riguarda la responsabilità dell’amministratore di una società in caso di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall’attivo della società senza apparente giustificazione. Secondo l’ordinanza, la società, nel cercare un risarcimento del danno dall’amministratore, può limitarsi ad allegare l’inadempimento, che consiste nella distrazione o dispersione delle risorse, mentre spetta all’amministratore dimostrare il suo adempimento, che consiste nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all’estinzione dei debiti sociali o al loro utilizzo per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità con la disciplina normativa e statutaria.
Gli amministratori sono tenuti ad agire con un elevato grado di diligenza nel compimento dei propri obblighi, come richiesto a un accorto gestore di patrimonio altrui.
La disciplina normativa e statutaria richiede che gli amministratori dimostrino il loro adempimento, che consiste nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all’estinzione dei debiti sociali o al loro utilizzo per lo svolgimento dell’attività sociale.