Il Tribunale di Bergamo ha stabilito che anche il creditore di una singola società all’interno di un gruppo può opporsi alla procedura di concordato semplificato di gruppo. Questa decisione è stata presa in un decreto del 26 aprile scorso in cui sono stati fissati i criteri interpretativi delle norme del Codice della crisi riguardo alla liquidazione e al controllo del liquidatore nel caso in cui una società controllata sia depositaria del patrimonio del gruppo e la società controllante non ne sia titolare.
Innanzitutto, il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione sollevata dalle società del gruppo. Queste sostenevano che un creditore di una singola società non avrebbe dovuto avere il diritto di opporsi al concordato. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che questa preclusione non può essere dedotta dall’articolo 284 del Codice della crisi, che disciplina il concordato di gruppo, e che il creditore di una singola società ha il diritto di opporsi.
Il Tribunale ha anche affermato che, nonostante le specifiche censure avanzate dall’opponente riguardo al piano di concordato, le regole generali contenute nel Codice della crisi si applicano comunque alle modalità di vendita dei beni e ai tempi di esecuzione. L’iter liquidatorio deve avvenire nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività tipiche delle procedure concorsuali.
Inoltre, l’articolo 118 del Codice della crisi, applicabile anche al concordato semplificato, garantisce che il soddisfacimento dei creditori sia allineato a quanto previsto dal piano e consente di attivare tutele procedurali in caso di disallineamento. Il liquidatore ha il dovere di riferire prontamente al Tribunale in caso di ritardi o impedimenti nell’esecuzione del piano.
Complessivamente, il ragionamento del Tribunale cerca di inquadrare il concordato semplificato di gruppo all’interno delle disposizioni generali delle procedure concorsuali e cerca di separare la legittimità e la convenienza della proposta di piano concordatario dalle modalità concrete di esecuzione. Ciò suggerisce che il controllo dell’operato del liquidatore sarà essenziale durante l’esecuzione del piano, senza un giudizio preliminare negativo sulla proposta di piano basato su incertezze riguardo all’adempimento corretto degli obiettivi della liquidazione.