Il rapporto di tipo fiduciario
Il rapporto fra cliente e libero professionista è un tipico rapporto fiduciario, basato cioè sulla fiducia reciproca fra le parti.
Importante conseguenza di ciò è che il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico ricevuto. Per talune figure di professionisti il professionista si può avvalere di collaboratori, ma non può mai delegare integralmente l’incarico ad altri, senza il consenso del cliente per non intaccare il rapporto di fiducia. In ogni caso risponde in prima persona di eventuali responsabilità nascenti dalla non corretta esecuzione del mandato ricevuto.
Il contratto – Il mandato.
Per il ruolo che ha il professionista e per il rapporto di fiducia con il cliente, è meglio stipulare un contratto scritto. In quest’ultimosi specifica la natura dell’incarico affidato, i tempi (qualora sia possibile determinarli) entro i quali l’incarico va espletato, i costi presunti della prestazione e tutte quelle circostante che vanno chiarite prima che inizi il rapporto fiduciario.
Per taluni casi (es. l’avvocato) il conferimento di un mandato scritto (procura) è previsto per legge e quindi deve essere necessariamente richiesto dal legale e sottoscritto dal cliente.
Obbligazioni di mezzi
La prestazione del libero professionista è di norma una tipica obbligazione cd. di mezzi, non un’obbligazione di risultato. Ciò significa che il professionista si impegna ad espletare nella maniera migliore possibile per l’interesse del cliente, quanto da questi richiesto o stabilito nell’incarico al fine di raggiungere un risultato soddisfacente per lo stesso. Resta inteso che il professionista non garantisce a priori l’effettiva riuscita. Il classico esempio è quello della causa legale, dove l’avvocato si impegna a raggiungere il miglior risultato per il proprio cliente, ma non può garantire a priori che la causa verrà vinta oppure no.
Come si può dedurre, il cliente deve potersi fidare del professionista. Vale, però, anche il contrario, in quanto il professionista deve potersi fidare del cliente, della sua buona fede e del fatto che sarà sempre sincero per garantire una migliore riuscita del lavoro.
Profili deontologici
Il cliente si può rivolgere, con reclamo scritto, agli ordini professionali di categoria anche per denunciare comportamenti del professionista contrari al cd. “codice deontologico”. Si tratta di regole comportamentali, scritte o non scritte, fissate dai rispettivi Ordini che impongono al professionista comportamenti rispettosi dei principi di correttezza, liceità, fiducia e professionalità nei rapporti con la propria clientela.
La violazione di tali obblighi può dar luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari (es. sospensione o radiazione dall’Albo) nei confronti del professionista.
I professionisti la cui attività è connotata da particolari caratteristiche sociali devono infatti rispettare delle norme di comportamento che hanno come fine quello di tutelare la persona, la dignità, la riservatezza e, in alcuni casi, la salute dei propri clienti o assistiti.
Differenza tra deontologia ed etica
Sebbene la deontologia abbia alla sua base un concetto molto importante, quale quello di etica, le due nozioni non vanno tuttavia confuse.
La deontologia è un insieme di regole codificate che pongono dei doveri il cui rispetto è presidiato da specifiche sanzioni. L‘etica, invece, ha un carattere morale. Non pone specifici doveri e non prevede l’applicazione di sanzioni per chi non agisce secondo i suoi dettami, ma solo la sottoposizione a un eventuale giudizio morale.
Revoca del mandato: Recesso del cliente
Capita che proprio a seguito del venire meno del rapporto di fiducia cliente-professionista di cui si è detto, il cliente decida di revocare il mandato o l’incarico al professionista.
Non è richiesta una spiegazione esplicita dei motivi. Il cliente potrá richiedere la restituzione di tutti i documenti e dell’altro materiale che erano stati consegnati al professionista.
Il professionista, da parte sua, potrà legittimamente trattenere tale documentazione (almeno le copie), fino a quando non risultino saldate integralmente le sue spettanze.
Il cliente può inoltre recedere dal rapporto in qualsiasi momento, tenendo indenne il professionista dalle spese da questi sostenute e rimborsando ad esso l’onorario per l’opera prestata.
Recesso del professionista
Il diritto di recesso non è così ampio come quello del cliente e può essere esercitato solo nel caso via sia un valido motivo. Il recesso, inoltre, non deve avere come conseguenza quella di procurare danni o pregiudizi al cliente.
Si deve tenere presente che nel momento in cui venga meno il rapporto di fiducia con il cliente, il professionista può recedere dal mandato in quanto si tratta di un valido motivo.
Obblighi del professionista. Risarcimento danni
Il professionista deve svolgere la propria prestazione con diligenza, perizia e prudenza nonché ovviamente con competenza professionale.
Violando la “normalità” della prestazione e quindi non eseguendo prestazioni basilari e minime della professione in relazione all’incarico affidatogli, il professionista può essere chiamato dal cliente a rispondere dei danni causati in conseguenza della propria negligenza. Si parla in questo caso di cd. “colpa lieve”.
Nelle situazioni maggiormente complesse, se il professionista procura dei danni egli risponderà solamente se abbia agito con “colpa grave” o con dolo.
In altre parole, più complessa, difficoltosa ed innovativa è l’attività da espletare, minore è il rigore con cui viene giudicata l’eventuale responsabilitá del professionista.
Gli onorari /la parcella.
Altro aspetto di conflittualità fra cliente e professionista è quello relativo alla misura del compenso per l’attività svolta. Per taluni tipi di attività può essere alquanto agevole fissare il compenso dovuto al libero professionista. Per altre attività (si pensi ad una causa legale ad es.) non è sempre facile prevedere a quanto ammonterà il costo complessivo dell’attività da svolgere. In tali casi possono insorgere annose questioni e dispute accese fra cliente e professionista.
Un aiuto per stabilire se una richiesta di parcella sia congrua o meno può pervenire dai cd. tariffari, cioè le tariffe (minime e massime) fissate da specifici provvedimenti di legge.
Nel caso permangano dubbi, è bene rivolgersi con reclamo scritto allo stesso professionista chiedendo spiegazioni in merito e cercando di trovare una soluzione amichevole.
Nel caso in cui la risposta del professionista dovesse essere insoddisfacente, ci si può rivolgere all’Ordine di appartenenza chiedendo formalmente a questo di esprimersi in proposito, con un parere scritto. Vi sono ovviamente casi in cui la contestazione è pienamente legittima e sono quelli in cui il professionista chieda un compenso per attività non svolte.
Anche in questa sede, se sussiste un rapporto fiduciario tra le due parti, non si incorre in reclami scritti o dispute.