In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a delle procedure specifiche, tra le quali è presente la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il piano di ristrutturazione dei debiti riguarda il consumatore sovraindebitato che, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (art. 67 Codice della Crisi di impresa – CCI ex Legge 3 del 2012).
La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale dei crediti in qualsiasi forma. La domanda è correlata dall’elenco:
- di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- della consistenza e della composizione del patrimonio del debitore;
- gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- degli stipendi, le pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
Presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Ai sensi dall’art. 37 co. 1, viene stabilito che “la domanda … è proposta con ricorso del debitore” (art. 68 c. 1 CCI ex L.3/2012).
Con il deposito della domanda si sospendono il corso degli interessi convenzionali o legali sino alla chiusura delle procedure. La suddetta sospensione non si applica ai crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.
Cause ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
L’art. 69 CCI stabilisce che non può accedervi il consumatore che sia già stato sdebitato nei 5 anni precedenti, abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
L’OCC deposita la domanda di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale territorialmente competente. Il giudice, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, dispone con decreto e ne dà comunicazione a tutti i creditori.
Con il decreto sopraindicato, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione di eventuali procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero compromettere la fattibilità del piano. Il giudice può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché avviare altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
Esecuzione del piano
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario per l’esecuzione del piano.
L’esecuzione del piano di ristrutturazione viene sottoposta al controllo dell’OCC che vigilia sull’esatto adempimento del piano risolvendo eventuali difficoltà e sottoponendo al giudice, se necessario.
Affidati a dei professionisti che sappiano accompagnarti in tutte le fasi di questa procedura: Professionisti del Debito è la soluzione che Ti permetterà di tornare a sorridere.