Il Governo ha prorogato le date di scadenza dell’inoltro della domanda di rottamazione (ora fissata al 30 giugno 2023) e allo stesso tempo slitta la data di versamento della prima rata (da corrispondersi entro il 31 ottobre 2023).
Ciò concede senz’altro più tempo ai contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata.
Quindi, quando dovrà essere versata la prima rata della rottamazione quater, successivamente alla propoga disposta dal Governo?
Sarà possibile effettuare il pagamento in unica soluzione, in tal caso entro il 31 ottobre 2023, oppure tramite un “piano di rientro” nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Ci si chiede inoltre se vi sia previsto tuttora, dopo la proroga, un margine di tolleranza di cinque giorni per ogni scadenza.
La risposta è di segno positivo. I pagamenti difatti sono da considersi regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa, per esempio, che il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, considerato che il 5 novembre cade di domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023.
Da notare bene è che per chi scegliesse la modalità di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Nell’ipotesi di decadenza dalla rottamazione quater, si può comunque chiedere la rateazione “ordinaria” del debito residuo?
Sì, caso di decadenza dalla rottamazione quater, il contribuente può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti edizioni della rottamazione cartelle.