L’utilizzo di un veicolo per scopi diversi mina la sua natura di bene strumentale all’attività imprenditoriale. La Corte di Giustizia Territoriale delle Marche ha recentemente emesso la sentenza n. 163/3/2023, affermando che il fermo amministrativo può essere applicato anche all’autovettura di un amministratore di società. In questa decisione, viene sottolineato che è responsabilità del contribuente dimostrare in modo concreto l’indispensabilità del veicolo per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, non potendo considerare il bene come strumentale all’attività a priori.
La normativa vigente stabilisce che il fermo amministrativo può coinvolgere la maggior parte dei beni mobili registrati, ma deve essere preceduto dalla comunicazione di intimazione a pagare e dalla notifica regolare degli atti di riscossione e impositivi. L’articolo 86 del Dpr 602/1973, modificato dalla legge n. 98/2013, specifica che il fermo amministrativo non può essere applicato se entro 30 giorni dalla notifica del preavviso il contribuente dimostra che i beni mobili registrati sono strumentali all’attività d’impresa o alla professione svolta. Il carattere strumentale deve essere dimostrato dal contribuente e si verifica quando il bene è parte integrante dell’attività d’impresa, generando i ricavi caratteristici dell’impresa stessa e l’applicazione del fermo potrebbe ostacolare o impedire il normale svolgimento dell’attività.
Tuttavia, affinché un’auto sia considerata strumentale, deve essere uno dei beni essenziali per lo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale, cioè indispensabile per esercitare l’attività. In mancanza di tale requisito, l’attività non potrebbe essere svolta (Cassazione n. 31031/2018).
La questione si complica nel caso delle autovetture ad uso promiscuo, in cui è difficile individuare il requisito dell’indispensabilità, poiché il veicolo viene utilizzato anche per scopi personali dal contribuente. Pertanto, l’uso dell’auto per altri fini esclude la sua natura di bene strumentale e, di conseguenza, l’autovettura può essere soggetta a fermo amministrativo.
Il contribuente si trova così ad affrontare una prova aggiuntiva rispetto alla presunzione derivante dall’iscrizione del bene mobile nel registro dei cespiti ammortizzabili, poiché deve dimostrare l’effettiva connessione con l’esercizio dell’impresa o della professione.
Tuttavia, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale di questo principio, che va considerato in termini qualitativi e non quantitativi, diventa evidente che il requisito dell’indispens
abilità debba essere valutato caso per caso, verificando se il bene sia parte integrante dell’organizzazione del lavoro e se effettivamente concorra allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.
Nel caso specifico, i giudici hanno escluso il requisito dell’indispensabilità, poiché l’impresa era coinvolta esclusivamente nella gestione immobiliare e non è stata fornita prova dell’indispensabilità del veicolo per la generazione di ricavi.