L’ultima normativa sulle bollette, contenuta nell’articolo 17-bis del Decreto Legge 34/2023, ha riaperto la possibilità di rottamare e definire le cartelle di pagamento, inclusi gli avvisi di pagamento e le richieste di pagamento emesse dagli enti locali. Questa disposizione mira a garantire un trattamento equo per i contribuenti, offrendo loro la stessa opportunità di definire i propri debiti indipendentemente dalla modalità di riscossione utilizzata dall’ente creditore.
Secondo la norma, il regolamento relativo alla rottamazione e definizione delle cartelle deve essere approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 34/2023, ovvero entro il 29 luglio. Tuttavia, poiché il 29 luglio cade di sabato e non può essere prorogato al successivo lunedì 31 luglio come avviene per i giorni festivi, il Comune dovrà anticipare l’adozione del regolamento.
La delibera adotta efficacia con la pubblicazione sul sito web dell’ente locale, ma dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze “a fini statistici” entro lunedì 31 luglio. Questa data solleva delle problematiche, poiché è praticamente impossibile che una delibera sia pronta per l’invio il giorno lavorativo successivo alla sua approvazione, considerando anche le necessarie attività di trascrizione delle discussioni del consiglio comunale.
Ancora più problematico è il termine per l’invio della delibera ai concessionari privati della riscossione, fissato al 30 giugno, un mese prima del termine per l’approvazione del regolamento. È evidente la necessità di una modifica normativa, poiché non è possibile interpretare diversamente il termine del “30 giugno”, nonostante non comporti alcun impedimento all’approvazione entro il 29 luglio.
Per quanto riguarda le ingiunzioni con un importo residuo fino a mille euro notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, il Comune può deliberare uno stralcio parziale, mantenendo solo gli importi dovuti a titolo di capitale, spese di notifica e spese esecutive, oppure può azzerarle completamente. Queste ingiunzioni possono riguardare tributi locali e altre entrate patrimoniali, come ad esempio le rette scolastiche. Nel caso di violazioni del Codice della Strada, rimane dovuta solo la sanzione, insieme alle spese di notifica e alle spese esecutive, con abbuono degli interessi, inclusa la maggiorazione semestrale. È anche possibile uno stralcio totale in questo caso.
Oltre allo stralcio, il Comune può deliberare la definizione agevolata dei debiti derivanti da ingiunzioni e avvisi di pagamento emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione, su richiesta del debitore, comporta la cancellazione
delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione, mentre rimangono dovuti il capitale, le spese di notifica e le spese esecutive. Per le sanzioni relative al Codice della Strada, rimane dovuta solo la sanzione, insieme alle spese di notifica e alle spese esecutive.
Il Comune può deliberare solo lo stralcio (parziale o totale), solo la definizione agevolata o entrambe, senza la necessità di adottare una delibera che formalizzi la decisione di non adottare né la rottamazione né lo stralcio.