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martedì, 11 Luglio 2023 / Pubblicato il 2 - Approfondimenti

NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA, ULTERIORI NOVITA’ SUL CONCORDATO IN CONTINUITA’


Interpretazioni contrastanti sulla condizione di approvazione del concordato in continuità omologa

 

Il concordato in continuità aziendale, disciplinato dall’articolo 112, comma 2 del Codice della crisi d’impresa, richiede al tribunale di verificare d’ufficio una serie di condizioni nel caso di dissenso di una o più classi. Questa forma di concordato presenta peculiarità rispetto al tradizionale concordato liquidatorio, poiché il tribunale esamina ufficiosamente tali condizioni per il giudizio di omologa.

 

Secondo la norma, è necessario rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione sulla valutazione di liquidazione, dando priorità assoluta (lettera a). Inoltre, il valore di ristrutturazione, superiore a quello di liquidazione, deve essere distribuito, nelle classi dissenzienti, secondo la regola della priorità relativa (lettera b). Tuttavia, i crediti di lavoro sono soddisfatti secondo la priorità assoluta anche sul valore di ristrutturazione, in conformità all’articolo 84, comma 7. Viene inoltre richiesto che i creditori non ricevano un trattamento sovracompensativo rispetto al credito iniziale, facendo riferimento alle utilità non monetarie della proposta concordataria (articolo 112, comma 2, lettera c).

 

La disposizione più controversa è la lettera d), che stabilisce che “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

 

Questa norma ha generato interpretazioni contrastanti, che portano a scenari diversi. Secondo un’interpretazione, il concordato può essere omologato solo se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi e se almeno una classe dissenziente è composta da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza di una classe del genere, da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

 

Tuttavia, questa interpretazione non segue in modo rigoroso il testo letterale della disposizione, che non specifica chiaramente se l’espressione “almeno una” si riferisca alle classi dissenzienti o alle classi che approvano il concordato. È necessaria un’interpretazione sistematica per comprendere correttamente la norma, considerando che si riferisce ai criteri che devono essere adottati dalle classi che partecipano all’approvazione del concordato.

 

Secondo questa interpretazione, l’espressione “in mancanza” non si riferisce al voto favorevole della maggioranza delle classi (che è sempre necessario), ma piuttosto alla form

 

azione delle classi dissenzienti. Pertanto, se non è presente almeno una classe composta da creditori titolari di diritti di prelazione, sarebbe necessaria l’esistenza di almeno una classe composta da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti sul valore eccedente quello di liquidazione.

 

Tuttavia, questa interpretazione risulta problematica considerando l’elevato numero di crediti con cause di prelazione presenti nell’ordinamento. In linea generale, dovrebbe sempre essere possibile avere almeno una classe composta da creditori titolari di diritti di prelazione che votino a favore della proposta di concordato.

 

Un secondo orientamento interpretativo, che sta guadagnando consenso tra gli studiosi, sostiene che l’espressione “in mancanza” si riferisca alla situazione in cui manchi la maggioranza delle classi, e quindi la presenza di tali classi sarebbe sufficiente ma non indispensabile per l’omologazione del concordato. Questo scopo sarebbe quello di delineare i criteri di formazione delle classi nel caso in cui manchi la maggioranza delle classi dissenzienti.

 

In conclusione, l’interpretazione della condizione di approvazione del concordato in continuità omologa suscita dibattiti e diversi scenari interpretativi. Mentre alcune tesi enfatizzano l’importanza delle classi con creditori titolari di diritti di prelazione, altre pongono l’accento sulla mancanza della maggioranza delle classi. Sarà fondamentale un chiarimento normativo o una pronuncia giudiziale per fornire una chiara direzione interpretativa in merito a questa questione controversa.


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