Per poter comprendere il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi (brevemente anche OCC) è necessario partire dal concetto di procedura di sovraindebitamento e dal funzionamento delle stesse: se non ti è chiaro come funziona una procedura di sovraindebitamento, prima di proseguire nel leggere questo articolo, ti consigliamo di leggere i nostri articoli inerenti alla materia del sovraindebitamento, molto dettagliata e di facile lettura.
Se invece conosci già le basi delle procedure di sovraindebitamento possiamo passare a vedere insieme le caratteristiche principali ed il funzionamento degli OCC e come possono esserti utili se hai problemi di debiti.
Cos’è l’Organismo di composizione della crisi dal punto di vista normativo?
L’ OCC è un Organismo privato di diritto pubblico istituito dalla Legge 3 del 2012, ed il cui funzionamento è stato normato dal dm 24 settembre 2014 n. 202 . L’OCC è quindi una struttura organizzativa prevista dalla legge e con precisi compiti e funzioni sempre normati dalla legge. Ogni Organismo di Composizione della Crisi per essere operativo, deve essere approvato dal Ministero della Giustizia, ed è iscritto presso un apposito elenco sempre presso il Ministero della Giustizia. Qui trovi l’elenco ministeriale OCC.
L’Occ si articola su due livelli:
L’Organismo vero e proprio, normalmente composto da una segreteria e un referente (il responsabile legale e verso il ministero). questa struttura si occupa di nominare i Gestori e di altri aspetti di natura burocratica ed amministrativa.
Una serie di Gestori (da un minimo di due a diverse centinaia, dipende dall’OCC), che sono dei liberi professionisti che devono svolgere in pratica i compiti che la legge affida all’OCC a favore dei debitori in difficoltà. Sono coloro che andranno a predisporre la “relazione” necessaria affinché si possa depositare nel tribunale competente la pratica di sovraindebitamento.
L’Organismo di Composizione viene “chiamato” ovvero nominato dal debitore che intende, con l’aiuto del consulente a cui si è affidato, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento tramite un accordo con i creditori.
Che ruolo pratico svolge l’organismo composizione crisi da sovraindebitamento?
In sintesi una procedura di sovraindebitamento è una proposta (che seve seguire determinati criteri di legge) che un debitore in difficoltà può inoltrare presso il tribunale di residenza, per risolvere la propria crisi del debito. Questo può avvenire tramite un pagamento parziale e dilazionato oppure attraverso la liquidazione del patrimonio posseduto dal debitore.
Questa proposta viene impostata dal debitore (di norma tramite suoi consulenti) ed approvata da un Giudice, ma tra questi due soggetti la legge ha previsto un ente indipendente e imparziale che deve “attestare” la proposta del debitore, ovvero deve fare una serie di controlli preliminari, agevolando ed alleggerendo il lavoro del Giudice a cui viene assegnata la procedura di sovraindebitamento.
Quindi tutti i soggetti che vogliono usufruire dei benefici della cosiddetta “Legge salva suicidi” dovranno, una volta raccolti i documenti necessari e predisposte una serie di analisi tecniche, rivolgersi a un Occ presso i quale richiedere di nominare un professionista (definito “gestore della crisi”) il quale, una volta esaminata la documentazione allegata, assiste il debitore durante l’intero processo di ristrutturazione del proprio debito e la conseguente soddisfazione dei diritti dei creditori, sostituendosi al Giudice in una serie di verifiche e controlli preliminari.
I compiti dell’OCC sovraindebitamento sono chiaramente indicati nell’articolo 15 Legge 3/2012, che definisce funzioni ed attività di tutti gli organismi di composizione della crisi abilitati, e sono stati recentemente integrati dal Codice della Crisi d’Impresa, che ha sostituito la legge 3 2012 a partire dal luglio del 2022.
La normativa in questione prevede che l’O.C.C.:
– Verifichi e attesti la documentazione sulla condizione economica del debitore nel ruolo di ausiliario del giudice.
– Rilasci l’attestazione di fattibilità del piano di accordo con i creditori.
– Sia di ausilio al sovraindebitato e al suo consulente nella predisposizione della domanda di accordo con i creditori che verrà poi presentata in Tribunale.
Dai ruoli descritti dalla Legge si nota subito la presenza di un conflitto di interessi tra quello che deve essere un ruolo imparziale di attestatore e quello di aiuto e di consulenza verso il sovraindebitato e il suo consulente.
Quando serve l’OCC?
L’Organismo di Composizione della Crisi entra in causa quando il debitore decide di avvalersi della normativa sul sovraindebitamento (ex legge 3 2012) ossia quando si decide di attuare la procedura di esdebitazione attraverso un accordo con i creditori.
Il debitore dovrà per prima cosa scegliere un consulente che lo assisterà in tutta la durata della procedura, a cui fare affidamento per raccogliere tutta la documentazione richiesta e per definire la tipologia di procedura migliore (liquidatoria o in continuità) e predisporre una serie di documentazione come ad esempio un dettagliato elenco di debiti e proprietà.
Grazie a questo lavoro preparatorio viene sviluppata una “proposta” da sottoporre al Tribunale: questa proposta deve essere attestata da un Gestore nominato all’interno di un OCC. Pertanto, una volta predisposta la prima bozza di procedura di sovraindebitamento si nomina un Organismo di Composizione che dovrà verificare la correttezza dei dati e della documentazione contenuta nella proposta e attestare la fattibilità del piano, attraverso una relazione da che viene depositata in tribunale e che la legge chiama “relazione particolareggiata”.
Quali soggetti possono costituire un OCC?
Gli organismi di composizione della crisi possono essere costituiti da:
Enti pubblici come: Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni, e Università.
Ordini professionali quali notai, avvocati, commercialisti.
Organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.
Segretari sociali presso Associazioni riconosciute
La costituzione va segnalata all’apposito Registro presso il Ministero di GIustizia, ed è effettiva solo dopo l’iscrizione nel registro, che può essere rifiutata se non vi sono tutte le caratteristiche previste dal DM 202 / 2014
Quali sono i soggetti legittimati ad accedere alla procedura di sovraindebitamento?
Per poter accedere alla procedura in OCC è necessario rientrare in una delle seguenti categorie:
Consumatori;
Startup;
Società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
Enti privati non commerciali;
Imprenditori cessati;
Associazioni professionali e studi professionali associati.
Non possono accedere alla procedura di sovraindebitamento i seguenti soggetti:
Imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali;
Tutti coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno già fatto ricorso all’organismo crisi da sovraindebitamento;
Chi ha subito provvedimenti di risoluzione, revoca o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
Chi ha presentato documentazioni incomplete o insufficienti.
OCC e debitore: un rapporto possibile senza intermediari?
Per avviare la procedura con uno degli organismi composizione crisi abilitati è necessario compilare un’apposita istanza e farla recapitare all’OCC interessato, secondo una delle seguenti modalità:
Consegnandola a mano presso l’Ufficio di Segreteria del relativo organismo sovraindebitamento;
Inviandola all’organismo composizione della crisi tramite fax, PEC, mail, raccomandata.
Una volta raccolta tutta la documentazione e aver redatto il piano di accordo con l’aiuto del consulente, il debitore dovrà scegliere un organismo di composizione della crisi tra quelli presenti nell’elenco ufficiale del Ministero della Giustizia e conferirgli l’incarico. L’O.C.C. scelto a questo punto nomina il gestore della crisi, ossia il professionista incaricato a seguire la pratica. Il gestore della crisi nominato dovrà comunicare entro 10 giorni l’accettazione della nomina via PEC e sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza da inviare al tribunale. Una volta accettato l’incarico, il referente dell’organismo comunicherà al debitore, il nome del gestore incaricato.
Rivolgendoti ai Professionisti Del Debito, società leader nel risolvere problemi di sovraindebitamento, sarai affiancato da un consulente esperto che ti potrà illustrare con trasparenza la soluzione più adatta alla tua difficile situazione. Saremo poi noi a gestire i rapporti con l’OCC garantendo rapidi tempi di lavorazione della pratica e riducendo Una garanzia per te e famigliari di poter finalmente uscire dai debiti e tornare a vivere sereno!